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RECLAMI

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente, l’assicurato, il beneficiario, il danneggiato e qualsivoglia soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione di un reclamo, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario e/o all’Impresa preponente.

Eventuali reclami possono essere inviati all’intermediario/agente:

Cooper Gay SAS

A mezzo posta raccomandata a: viale Ancona, 26, 30172 Venezia

In alternativa a mezzo Posta elettronica certificata (PEC): coopergay@legalmail.it

Cooper Gay SAS provvederà a trasmettere senza ritardo all’ Impresa preponente interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante. Le Imprese preponenti gestiscono i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti/ intermediari di cui si avvalgono per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all’Intermediario principale per conto del quale svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale.

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo del reclamante; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.

L’Impresa preponente gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’Impresa nel termine massimo di 45 giorni, il reclamante potrà rivolgersi

Ad IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma – fax 06 42133 206 – PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

www.ivass.it  sezione Per i Consumatori – Reclami – “Guida ai reclami”, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’ Impresa preponente.

Il reclamo ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze, allegando altresì copia del reclamo presentato all’intermediario e/o all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito.

Per la risoluzione di lite transfrontaliere il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o anche direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo all’apposito sito della Commissione Europea disponibile qui: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.

In aggiunta si ricorda che è possibile esercitare richiesta di applicazione al sistema competente in Francia: La Médiation de l’Assurance, TSA 50110, 75 441 Paris cedex 09, http://www.mediation-assurance.org

Arbitro Assicurativo

A partire dal 15 Gennaio 2026 sarà possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo ( Homepage | Sito dell’Arbitro Assicurativo  ) per la risoluzione delle controversie tra clienti e compagnie assicurative/intermediari, in modalità stragiudiziale.

La presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo da parte del cliente deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario. Le controversie avanti all’Arbitro Assicurativo sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà dell’Arbitro di sentire le parti. L’Arbitro Assicurativo non potrà tuttavia disporre l’espletamento di perizie, né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali. Il processo decisionale da parte dell’Arbitro Assicurativo si conclude entro 90 giorni dalla ricezione dell’intero fascicolo.

Avranno infatti facoltà di avvalersi della procedura non solo il contraente della polizza assicurativa ma anche l’assicurato e il danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Sono rimesse alla competenza dell’Arbitro Assicurativo anche le controversie afferenti all’attività di distribuzione assicurativa. Restano escluse dalla competenza dell’organismo le liti riguardanti sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, quelle demandate a CONSAP, oltre alle controversie relative ai grandi rischi. Sono inoltre previsti limiti di valore aventi ad oggetto la corresponsione di somme di danaro, sia nel ramo Vita che nei rami Danni.

Il Collegio preposto a tale scopo decide a maggioranza, fornendo le relative motivazioni. La decisione non è impugnabile né modificabile ed è richiesto a Compagnie e Intermediari di soddisfarla entro un periodo limitato. Tuttavia, in caso di inadempienza, il ricorrente avrà facoltà di rivolgersi al giudice ordinario e l’eventuale inadempienza da parte dell’Impresa e/o dell’Intermediario sarà oggetto di pubblicazione sui rispettivi siti web, oltre che sul sito dell’Arbitro assicurativo per un periodo di 5 anni.